IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  recante  norme per il
riassetto   organizzativo   funzionale  della  difesa  del  suolo,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto   l'art.  9  della  legge  8 agosto  1990,  n.  253,  recante
disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  1998,  n. 267, modificato dal
decreto-legge  n.  132  del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13
luglio  1999, n. 226 (d'ora in avanti denominato "decreto-legge"), ed
in particolare l'art. 1, commi 1-bis e 2, e l'art. 8, comma 2;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 settembre  1998,  concernente  l'atto di indirizzo e coordinamento
che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e
2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 settembre  1999,  concernente  la  ripartizione  dei  fondi di cui
all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare:
    l'art. 1, che assegna alla regione Campania, per la realizzazione
del  programma di interventi urgenti la somma di L. 57.955.275.000 di
cui    L. 27.989.460.000    a    valere    sull'annualita'   1999   e
L. 29.965.815.000 a valere sull'annualita' 2000;
    l'art.  4, che attribuisce alle regioni ed alle province autonome
di  Trento  e Bolzano il compito di proporre al Comitato dei Ministri
per  i  servizi  tecnici nazionali e gli interventi nel settore della
difesa  del suolo i programmi di interventi urgenti, tenuto conto dei
piani straordinari di cui all'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge.
  Vista  la delibera della giunta regionale della regione Campania n.
7890  del  18 novembre 1999, con la quale l'assegnazione disposta con
il  citato  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 settembre   1999  di  L. 57.955.275.000  viene  ripartita  tra  le
autorita' di bacino di rilievo nazionale (Liri-Garigliano e Volturno)
per  L. 13.619.489.625,  interregionale  (Fortore, Ofanto e Sele) per
L. 6.201.214.425  e  regionale (Nord-occidentale, Sarno, Destra Sele,
Sinistra  Sele),  per  L. 38.134.570.950,  e  viene  preso  atto  dei
programmi  di  interventi urgenti approvati dalle Autorita' di bacino
di rilievo regionale per l'importo complessivo di cui sopra;
  Vista  la delibera della giunta regionale della regione Campania n.
8229 del 3 dicembre 1999, con la quale viene approvata la proposta di
programma  di  interventi urgenti nei bacini interregionali dei fiumi
Fortore e Ofanto per l'importo complessivo di L. 1.449.223.815;
  Visti  il  piano  straordinario  e  la  proposta  di  programma  di
interventi    urgenti    approvati    dal    Comitato   istituzionale
dell'Autorita'   di   bacino   di   rilievo   nazionale   dei   fiumi
Liri-Garigliano e Volturno con delibere n. 1 e 2 del 27 ottobre 1999,
e  successive  rimodulazioni,  ed  in  particolare  le aree a rischio
idrogeologico  piu' elevato individuate e perimetrate dal medesimo ai
sensi  dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
  Vista  la delibera della giunta regionale della regione Campania n.
424  del  1o febbraio  2000,  con  la  quale  viene  preso atto della
proposta  di  programma dell'Autorita' di bacino di rilievo nazionale
dei  fiumi  Liri-Garigliano  e  Volturno,  rimodulato  con  nota  del
Segretario generale del 29 dicembre 1999;
  Visti  il  piano  straordinario  e  la  proposta  di  programma  di
interventi    urgenti    approvati    dal    Comitato   istituzionale
dell'Autorita' di bacino di rilievo interregionale del fiume Sele con
delibere n. 36 e 37 del 10 novembre 1999, ed in particolare le aree a
rischio  idrogeologico  piu'  elevato  individuate  e perimetrate dal
medesimo  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1-bis,  del  decreto-legge
11 giugno  1998,  n.  180, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267;
  Vista  la delibera della giunta regionale della regione Campania n.
1361  del  3 marzo 2000, con la quale viene preso atto della proposta
di  programma  dell'Autorita' di bacino di rilievo interregionale del
fiume Sele;
  Visti  il  piano  straordinario  e  la  proposta  di  programma  di
interventi    urgenti    approvati    dal    Comitato   istituzionale
dell'Autorita' di bacino regionale Nord-occidentale con delibere n. 6
del  30 settembre 1999 e n. 14 del 31 ottobre 1999, ed in particolare
le   aree   a   rischio  idrogeologico  piu'  elevato  individuate  e
perimetrate  dal  medesimo  ai  sensi  dell'art.  1, comma 1-bis, del
decreto-legge  11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
  Visti  il  piano  straordinario  e  la  proposta  di  programma  di
interventi    urgenti    approvati    dal    Comitato   istituzionale
dell'Autorita' di bacino regionale del fiume Sarno con delibere n. 11
del  31 ottobre  1999 e n. 8 del 30 settembre 1999, ed in particolare
le   aree   a   rischio  idrogeologico  piu'  elevato  individuate  e
perimetrate  dal  medesimo  ai  sensi  dell'art.  1, comma 1-bis, del
decreto-legge  11 giugno  1998, n. 180, convertito, con modificazioni
dalla  legge  3 agosto  1998,  n.  267,  nonche'  il verbale n. 5 del
10 gennaio  2000  e la nota n. 314 del 7 febbraio 2000 con i quali il
Comitato  istituzionale ha comunicato alla regione Campania modifiche
al predetto programma;
  Vista  la delibera della giunta regionale della regione Campania n.
1360  del  3 marzo  2000,  con  la  quale  viene preso atto del nuovo
programma  di interventi urgenti proposto dall'Autorita' di bacino di
rilievo interregionale del fiume Sarno;
  Visti  il  piano  straordinario  e  la  proposta  di  programma  di
interventi    urgenti    approvati    dal    Comitato   istituzionale
dell'Autorita'  di  bacino  regionale  Destra  Sele  con delibere del
31 ottobre  1999  e n. 73 del 30 settembre 1999, ed in particolare le
aree  a  rischio idrogeologico piu' elevato individuate e perimetrate
dal  medesimo  ai  sensi  dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge
11 giugno  1998,  n.  180, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267;
  Visti  il  piano  straordinario  e  la  proposta  di  programma  di
interventi    urgenti    approvati    dal    Comitato   istituzionale
dell'Autorita'  di  bacino regionale Sinistra Sele con delibere n. 46
del  31  ottobre  1999  (piano straordinario), n. 40 del 30 settembre
1999   (programma   di   interventi)  e  n.  9  del  10 gennaio  2000
(aggiornamento  e  modifica  del  programma  di  interventi),  ed  in
particolare  le aree a rischio idrogeologico piu' elevato individuate
e  perimetrate  dal  piano  straordinario ai sensi dell'art. 1, comma
1-bis,  del  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
  Vista  la delibera della giunta regionale della regione Campania n.
1359  del  3 marzo 2000, con la quale viene preso atto della proposta
di aggiornamento e modifica del programma dell'Autorita' di bacino di
rilievo regionale del fiume Sinistra Sele;
  Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi
tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo
nella seduta del 15 marzo 2000;
  Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
16 marzo  2000,  con  la  quale  e' stata espressa l'intesa sul testo
della  soprarichiamata  delibera  del  Comitato dei Ministri, con gli
impegni concordati nel corso della seduta;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio  2000,  con  il  quale al Ministro dell'ambiente, on. Willer
Bordon,  sono state delegate le funzioni attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' la
Presidenza  del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali
e gli interventi nel settore della difesa del suolo;
                              Decreta:
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998,
n.  180,  convertito  dalla  legge  3 agosto 1998, n. 267, modificato
dall'art.  9,  comma  3,  del  decreto-legge  13 maggio 1999, n. 132,
convertito  dalla  legge 13 luglio 1999, n. 226, e dell'art. 5, primo
capoverso,  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
30 settembre  1999,  e'  approvato il programma di interventi urgenti
della  regione  Campania  allegato  al presente provvedimento, di cui
costituisce parte integrante, per l'importo di L. 56.935.318.000.
  2. All'attuazione del predetto programma si provvede con le risorse
finanziarie  assegnate alla regione Campania ai sensi dell'art. 1 del
citato   decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del
30 settembre  1999, pari a L. 57.955.275.000 di cui L. 27.989.460.000
a   valere   sull'annualita'   1999   e  L. 29.965.815.000  a  valere
sull'annualita' 2000.
  3.  Con  successivo  provvedimento  e'  approvato  il  programma di
interventi   urgenti   a   valere   sulle  risorse  residue,  pari  a
L. 1.019.957.000.
  4.  Al  monitoraggio  e  controllo dell'attuazione degli interventi
programmati   provvede  il  Ministero  dell'ambiente  secondo  quanto
disposto  dall'art.  3  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio
1999.
  5.  Ove  per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi
dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  11 giugno 1998, n. 180,
convertito  dalla  legge  3 agosto  1998,  n.  267,  ordinanze di cui
all'art.  5,  comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potra'
provvedere con le medesime a disciplinare le modalita' di attuazione,
monitoraggio e controllo degli interventi.
  6. Per i Piani straordinari di cui al comma 1-bis del decreto-legge
11 giugno  1998 n, 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,
introdotto  dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999 n.
132,  convertito  dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per i quali non
si sia gia' provveduto alla perimetrazione ed alla salvaguardia delle
aree  interessate  dagli interventi urgenti programmati e finanziati,
le  Autorita'  di  bacino  competenti  o  le regioni, per i bacini di
interesse  regionale,  provvedono  entro  il  termine  perentorio  di
novanta  giorni  alle  perimetrazioni  delle  predette  aree  ed alla
imposizione  delle  misure  di salvaguardia. Decorso inutilmente tale
termine,  il  Comitato  dei  Ministri  di  cui all'art. 4 della legge
18 maggio  1989, n. 183, dispone l'effettuazione delle perimetrazioni
e  la  formulazione  delle misure di salvaguardia tenendo conto delle
eventuali  limitazioni  d'uso  del  suolo  gia'  in  essere  e  degli
strumenti di pianificazione vigenti. All'onere relativo provvedono le
Autorita'  di  bacino  competenti,  o  la  regione  per  i  bacini di
interesse  regionale,  con  parte delle risorse gia' assegnate per le
perimetrazioni  ai  sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge. Il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, adotta
in  via  sostitutiva  gli  atti  relativi  alle perimetrazioni e alle
misure  di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del citato
decreto-legge.
  7.  La  regione Campania assicura la programmazione prioritaria del
completamento  degli  interventi  finanziati  per  lotti funzionali e
della  realizzazione  di quelli per i quali sono stati finanziati con
il   presente   provvedimento   esclusivamente  indagini,  studi  e/o
progettazioni   sia   con   le  eventuali  economie  derivanti  dalla
realizzazione  di  altri  interventi  programmati,  sia  con  risorse
finanziarie  del  proprio bilancio, sia provvedendo a richiederne con
priorita'  il  finanziamento  nell'ambito  di  ulteriori programmi di
interventi  urgenti ovvero di altri programmi, regionali, nazionali e
comunitari.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Roma, 28 luglio 2000
                                             p. Il Presidente: Bordon
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 239